Editoriali dell'Associazione "Diritti Civili"
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Marco Galvagno |
GENITORI E FIGLI: VERSO L’AFFIDAMENTO CONDIVISO
Continua in Parlamento la discussione sulla proposta di legge di revisione delle norme sull'affidamento
È ormai da lungo tempo in discussione in Parlamento la proposta di legge di revisione delle norme sull'affidamento dei figli quando si è in presenza di un procedimento di separazione personale dei coniugi o di divorzio. L'esigenza di riformare l'impianto normativo italiano che regola l'affidamento dei figli deriva principalmente dal mutato modello di vita famigliare, da una sempre diffusa convinzione che risponde al preminente interesse della prole conservare rapporti significativi con entrambi i genitori ma, soprattutto, da una nuova e sempre maggiore cultura della condivisione della responsabilità genitoriale, malgrado lo scioglimento della coppia coniugale.
Le norme del nostro ordinamento che disciplinano l'affidamento dei figli sono l'art. 155 c.c. (in materia di separazione) e l'art. 6 L. n. 898/70 (in materia di divorzio) ed entrambe individuano, quale unico criterio alla cui stregua disciplinare i rapporti genitori e figli, quello del superiore interesse della prole.
Di fatto però la tipologia di affidamento più utilizzata nei nostri Tribunale è l'affidamento a un solo genitore e ciò nonostante la legge sul divorzio abbia introdotto anche nel nostro ordinamento - e la riforma del diritto di famiglia L. n. 151/75 li abbia estesi anche ai procedimenti di separazione- gli istituti dell'affidamento congiunto e dell'affidamento alternato.
Con l'affido a un solo genitore il figlio è affidato al genitore con cui vive e che su di lui esercita in via esclusiva la potestà genitoriale. All'altro genitore viene, invece, riservata una potestà congiunta per quanto riguarda le sole decisioni di maggior interesse e la possibilità di continuare a vigilare sull'istruzione e sull'educazione del figlio.
Per superare i limiti dell'attuale legislazione italiana e per cercare di uniformarsi alle più innovative norme internazionali, sono state presentate in Parlamento molte proposte di legge, confluite poi dopo moltissimi emendamenti nel testo noto come Paniz 3 (PDL 66), licenziato dalla commissione Giustizia della Camera in questi giorni e pronto ad essere discusso in Parlamento per introdurre nel nostro ordinamento l'affido condiviso.
Se la legge verrà approvata si verificheranno importanti cambiamenti nelle pratiche di affidamento dei figli in caso di separazione e divorzio perché la modifica dell'art. 155 c.c., così come riportato nella proposta di legge, comporterà che il giudice, nel pronunciare la separazione o il divorzio, e sul presupposto che i figli continuino a rimanere affidati ad entrambi i genitori, dovrebbe, qualora i genitori non abbiano già trovato un accordo, limitarsi a regolamentare sulla base delle pregresse abitudini famigliari, delle attitudini dei genitori e della collaborazione prevedibile in capo agli stessi, la ripartizione dei compiti di cura dei figli ed il relativo esercizio della potestà stabilendo dei distinti ambiti di competenze in relazione ai quali ciascun genitore avrà la responsabilità ed il relativo potere di effettuare scelte autonome, contribuendo alle stesse dal punto di vista economico.
La potestà verrebbe, quindi, esercitata da entrambi i genitori per le questioni di maggior rilievo mentre per le questioni ordinarie la potestà si configurerebbe come distribuita tra i genitori che la eserciterebbero in modo separato in base alle proprie aree di competenza.
Solamente nel caso in cui il giudice ritenga che ricorrano i presupposti per l'applicazione delle norme in materia di decadimento della potestà genitoriale (art. 330 c.c.) e di condotta del genitore pregiudizievole ai figli (art. 333 c.c.) o che, comunque, da quel genitore -se affidatario- possa derivare pregiudizio per il minore, può escludere un genitore dall'affidamento.
In quest'ottica anche la decisione che individuerà il luogo di residenza del minore non dovrà essere vista come la scelta del genitore più idoneo a continuare a gestire con pienezza la responsabilità genitoriale, che deve rimanere in capo ad entrambi i genitori, ma avrà la funzione di individuare solamente la dimora abituale del minore e di preservare allo stesso la conservazione di quei luoghi abituali quali casa, scuola, quartiere ed amicizie in momento di forte destabilizzazione.
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